
Per l’assegno di invalidità è sufficiente il permesso di soggiorno.
Assegno e pensione di invalidità. Un altro passo verso la parità di trattamento.
Un’altra sentenza conferma un orientamento sempre più consolidato.
Pubblicato mercoledì 29 Aprile 2009
Da: Marco Carniani, Suzana Korriku
Come segnalato dall’ASGI, questo ultimo caso riguarda un cittadino marocchino divenuto invalido a causa di un incidente sul lavoro, al quale l’INPS rifiutava l’assegno di invalidità a causa della mancanza della carta di soggiorno. Una risposta preoccupante, perché - in base anche a dati recenti - a rischiare sul posto di lavoro è spesso il lavoratore straniero.
Anche in questo caso il Tribunale ha dunque confermato l’orientamento della giurisprudenza, evidenziando che per la concessione dei beneifici derivanti dalla condizione di invalidità non può essere legata alla titolarità di un documento come la Carta UE per i soggiornanti di lungo periodo.
Tra i requisiti richiesti per ottenere le prestazioni assistenziali vi è quello di non possedere redditi superiori all’importo annuo della pensione sociale, mentre la Carte UE richiede il possesso di un reddito non inferiore a tale limite; condizione impossibile da rispettare per gli invalidi e per gli inabili al lavoro.
Il Tribunale ha, così, riconosciuto il semplice possesso di un permesso regolare tra i requisiti idonei al pagamento dell’assegno di invalidità.
Leggi il testo dell’ordinanza.
Sull’argomento vedi anche:
l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 306 dd. 29 luglio 2008;
l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 11/2009;
